Riportiamo la relazione congressuale dell’avvocato Augusto Ridella e le conclusioni della dott.ssa Daniela Aschieri, estratti dagli atti del Meeting Nazionale sulla defibrillazione, svoltosi il 15 giugno scorso a Piacenza.

1° Meeting Nazionale Defibrillazione Precoce

Avv. Augusto Ridella.
Piacenza – Quando nel lontano 1998, il Professor Capucci mi ha chiesto di formulare un parere sull’uso del defibrillatore da parte di personale non medico era opinione diffusa che il defibrillatore fosse qualcosa di simile all’ elettroshock.
In effetti l’uso dell’elettroshock è stato disciplinato solo a far tempo dal 1999 con una circolare del Ministero della Salute. La predetta circolare prevede la somministrazione per episodi depressivi gravi con rallentamenti psicomotori ed il consenso informato.
Io penso che grazie all’opera d’informazione di “Progetto Vita”, oggi il defibrillatore possa considerarsi alla stessa stregua dei farmaci cosiddetti salva vita.
Se è così e nessuno penso possa smentire tale definizione, la normativa che ne disciplina l’utilizzo deve essere letta nell’ottica dell’emergenza.
Analizziamo la normativa in vigore che disciplina l’uso del defibrillatore, nonchè le altre norme che indirettamente disciplinano il comportamento che un cittadino deve tenere nel caso in cui venisse a contatto con lo stato di pericolo in cui si trova un’altra persona.
La legge attuale: ha affermato il principio che il defibrillatore può essere utilizzato da personale sanitario non medico e personale non sanitario, ma a condizione che abbiano ricevuto una formazione specifica nella rianimazione.
Non ha però affrontato il problema del soccorso di necessità.
In altre parole non ha assolutamente escluso l’utilizzo da parte di personale non abilitato in caso di necessità, né poteva fare altrimenti.
Vero è infatti che non si può disciplinare in alcun modo il comportamento che i cittadini devono tenere in caso di emergenza.
Il nostro ordinamento non può essere così ottuso dal voler disciplinare il comportamento in caso di pericolo di vita. Non sarebbe razionale infatti sostenere:
– che non si può intervenire per salvare una persona aggredita dal fuoco se non si è vigili del fuoco;
– non si può salvare un bagnante che sta affogando se non si è assistenti  bagnanti;
– non si può trasportare un ferito che perde sangue sulla propria autovettura se non si è soccorritori;
Dobbiamo dunque domandarci quale legge vieta l’uso del defibrillatore a chi non è abilitato?
Coloro che sostengono che l’uso del defibrillatore è permesso solo a chi ha fatto un corso preparatorio potrebbero
invocare l’applicazione dell’articolo 348 del c.p. – abusivo esercizio di una professione – che così recita:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato è punito fino a 6 mesi o con la multa fino a € 503,00.
Quindi l’uso del DAE potreppe far pensare come esercizio abusivo dell’attività di “medico”.
Tale Norma però non è applicabile nel caso di specie, in quanto, come noto a chi utilizza il defibrillatore, non esegue
alcuna diagnosi e dunque non potrà mai essere accusato di aver posto in essere una attività sanitaria abusiva.
La diagnosi non la fa l’operatore, ma il defibrillatore stesso.
Né si potrà invocare la legge del 2001 in quanto non prevede alcuna sanzione a carico di coloro che usano il defibrillatore senza esserne abilitati.
Tale norma va interpretata nel senso che intende disciplinare la diffusione dell’uso del defibrillatore e mira
a formare soggetti per i casi di emergenza.
Vi sono invece norme che impongono in caso di emergenza il soccorso.
L’art. 593 – II° comma – Omissione di soccorso – prevede infatti che: “chiunque trovando un corpo che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità soggiace alla pena fino ad un anno di reclusione o ad una multa fino ad € 2.500,00.
Per giurisprudenza costante solo se non è possibile prestare il soccorso può ritenersi esente da responsabilità chi si limita a dare avviso all’autorità. L’ art. 51 del codice penale esclude la punibilità di colui che agisce nell’adempimento di un dovere.
Il combinato disposto dell’art. 51 c.p. con l’art 593 c.p. da un lato impone l’obbligo di prestare soccorso e dall’altro esclude la punibilità di colui che al fine di adempiere ad un dovere potrebbe causare un danno.
Alla luce di queste norme penali potrebbe essere dunque punito colui che in presenza di un defibrillatore non lo utilizzasse nel tentativo di soccorrere una persona che manifesti gravi problemi di natura cardio-respiratoria.
In conclusione possiamo affermare che non solo il defibrillatore può essere utilizzato in caso di emergenza da personale non abilitato, ma anzi in presenza di un defibrillatore, siamo tutti obbligati a farne uso in difetto potremmo incorrere in una sanzione penale.
Siamo così lontani dalla “Legge del Buon samaritano” che in America permette l’uso liberalizzato dei defibrillatori? http://www.heartsafeam.com/pages/faq_good_samaritan
Dott.ssa Daniela Aschieri – Presidente associazione Il Cuoredi Piacenza
A conclusione di questo meeting mi sento di condividere, anche a nome dei relatori che hanno partecipato, le conclusioni del Convegno Nazionale IRC Comunità che si è svolto il 9 giugno a Bologna e che riporto integrali le richieste che rivolgiamo alle istituzioni:
1) La liberalizzazione dell’uso del DAE, deregolamentandone il suo utilizzo, essendo uno strumento salvavita utilizzabile da chiunque in caso di emergenza.
2) L’abbattimento delle norme, codici e codicilli che molte Regioni hanno in essere, interpretando in maniera equivoca e anticostituzionale sulla base dell’art. 32 della Costituzione Italiana, il Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011, già pubblicato nella G.U. 6 giugno 2011.
3) Uniformità di vigilanza da parte delle C.O 118 e riconoscimento univoco dell’attestazione all’uso del DAE su tutto il territorio nazionale così come già riportato nel suddetto Decreto.
4) Inserimento nella Scuola dell’obbligo a ogni livello, di un monte ore disponibili alla diffusione di una vera Cultura dell’emergenza e del Soccorso.

4 Comments

  1. leggi a parte, dovrebbero fare corsi gratuiti a partire dalle scuole, tutti dovrebbero essere messi in grado di poter utilizzare un DAE, mettere piu’ defibrillatori in giro (tanti quante erano le cabine telefoniche), preciso che io il corso l’ho fatto e mi sento un po’ piu’ tranquilla, mi farebbe piacere pero’ che lo facessero in tanti…

  2. si, e’ un inizio, che deve prendere forza… e soprattutto ci vorrebbero piu’ commenti, pareri, opinioni, almeno qui in questo spazio.

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