Diritto allo sciopero e inclusione dell’attività di salvamento nei servizi pubblici essenziali.

Il servizio di bagnino, diritto allo sciopero e inclusione dell’attività di salvamento nei servizi pubblici essenziali.

L’art. 1 comma 1 della L. n. 146/1990 è chiaro nell’affermare che debbano essere considerati servizi pubblici essenziali, ai fini della relativa regolamentazione del diritto di sciopero in essi «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione». Non essendo revocabile in dubbio che mediante l’attività di salvamento balneare siano tutelati e garantiti i diritti dei cittadini alla vita, alla salute ed alla sicurezza Pertanto, si ritiene che tale attività debba essere inclusa in tali servizi.
Il servizio di bagnino, diritto allo sciopero e inclusione dell’attività di salvamento nei servizi pubblici essenziali.
Ai fini dell’inclusione dell’attività di salvamento balneare nel novero dei servizi pubblici essenziali, non rileva il fatto che l’attività in questione non sia inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 1 legge n. 146/1990, trattandosi, all’evidenza, di un elenco meramente esemplificativo di attività aventi tutte le stesse caratteristiche di pubblicità ed essenzialità a garanzia di diritti personali costituzionalmente garantiti. Più nello specifico, occorre rilevare che detto elenco risulta preceduto dall’inciso “…in particolare nei seguenti servizi” che chiarisce, al di là di ogni ragionevole obiezione, sia che dette attività non costituiscono un numerus clausus sia che l’inclusione in tale categoria di servizi è indipendente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, potendo essere considerati servizi pubblici essenziali anche attività lavorative svolte in regime di concessione o di convenzione, sia, infine, che tale categoria di servizi non è fissa ed immutabile, dovendo seguire -in relazione al concetto di essenzialità del servizio- i mutamenti storici e sociali avvenuti nel Paese.

Giovedì 31 Ottobre 2013, 14.40

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 669N. 00669/2013 REG.SEN.N. 00949/2012 REG.RIC.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 949 del 2012, proposto da: Filcams C.G.I.L. Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Aluigi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Cerri, con studio in Bologna, via Marsili n. 19; contro – Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi pubblici essenziali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata “ex lege”; – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, n.c. nei confronti di -Confartigianato Imprese Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Carla Olivieri, con studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3; -Lega Coop Emilia Romagna, n.c.; -O.A.S.I. Confartigianato, n.c. per l’annullamento della delibera n.12/333 di regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione – Emilia Romagna. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi pubblici essenziali; Visto, altresì. L’atto di costituzione in giudizio di Confartigianato Imprese Emilia Romagna; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso ex art. 13 e 119 Cod. Proc. Amm., l’associazione sindacale FILCAMS G.G.I.L. Emilia – Romagna chiede l’annullamento della deliberazione n. 12/333 del 12 luglio 2012, con la quale la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha dettato regolamentazione provvisoria riguardo allo sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione – Emilia – Romagna. L’associazione sindacale ricorrente ritiene che la deliberazione impugnata violi gli artt. 1 e 2 della L. n. 146 del 1990, poiché il “bagno in mare” non costituisce certamente un servizio pubblico essenziale soggetto alla particolare disciplina, in caso di sciopero dei lavoratori addetti, di cui alla L. n. 146 del 1990 e s.m. e i., non configurandosi, nella specie, alcun godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla sicurezza, come invece del tutto erroneamente ha ritenuto la Commissione con la deliberazione impugnata. Sostiene inoltre la ricorrente che in certe situazioni ed in certi luoghi (nelle spiagge c.d. “libere” e negli orari ove non sono operanti postazioni di salvataggio) la sicurezza dei bagni non è comunque garantita e che, inoltre, essendo i “bagnini di salvataggio” dipendenti da cooperative e società private, ai medesimi non sarebbe applicabile l’Accordo collettivo nazionale relativo alle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, perché dipendenti soggetti al contratto del turismo e dei servizi. A conferma delle predette considerazioni, la ricorrente sottolinea che l’attività di salvataggio in questione non è compresa tra i servizi pubblici essenziali elencati nell’art. 1, comma 2 della L. n. 146 del 1990, trattandosi, in concreto, non già di un servizio, che, in quanto essenziale, deve essere sempre costantemente garantito in tutto il territorio nazionale, quanto di un servizio aggiuntivo al turista fornito da ciascuno stabilimento balneare. Prosegue la ricorrente affermando che é privo di logica e contrario alla legge e alla Costituzione prevedere, all’art. 1della delibera impugnata, che i soggetti promotori dell’astensione ed i lavoratori scioperanti debbano collaborare con i titolari degli stabilimenti balneari che partecipano alle società private datrici di lavoro degli scioperanti nel “garantire l’assistenza balneare”, in quanto, in tal modo, si ha un’illegittima attenuazione del disagio derivante dall’esercizio legittimo del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito dall’art. 40 Cost.. Parimenti illogica è – nella prospettazione dell’associazione sindacale ricorrente – la disposizione che vieta in assoluto di scioperare tra il 13 e il 16 agosto, costituendo essa unicamente un palese favore alle società datrici di lavoro. Si è costituita in resistenza la Commissione di garanzia L. n. 146 del 1990, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto ritiene infondate tutti i motivi di ricorso. Alla pubblica udienza del 27 giugno 2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento. Per quanto concerne l’inclusione o meno dell’attività dei “bagnini di salvataggio” tra quelle disciplinate dalla L. n. 146 del 1990 – ai fini del legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori ad esse addetti – il Collegio ritiene che alla predetta questione debba essere data risposta affermativa. Al riguardo si ritiene che l’art. 1 comma 1 della L. n. 146 sia chiaro nell’affermare che debbano essere considerati servizi pubblici essenziali, ai fini della relativa regolamentazione del diritto di sciopero in essi “…quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione “. Pertanto, si ritiene che l’attività in esame debba essere inclusa in tali servizi, non essendo revocabile in dubbio che mediante tale attività di salvamento balneare siano tutelati e garantiti i diritti dei cittadini alla vita, alla salute ed alla sicurezza. Né in proposito può rilevare l’argomentazione della ricorrente diretta ad evidenziare che l’attività in questione non è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 1, trattandosi, all’evidenza, e come la stessa ricorrente lealmente riconosce, di un elenco meramente esemplificativo di attività aventi tutte le stesse caratteristiche di pubblicità ed essenzialità a garanzia di diritti personali costituzionalmente garantiti. Più nello specifico, occorre rilevare che detto elenco risulta preceduto dall’inciso “…in particolare nei seguenti servizi” che chiarisce, al di là di ogni ragionevole obiezione, sia che dette attività non costituiscono un numerus clausus sia che l’inclusione in tale categoria di servizi è indipendente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, potendo essere considerati servizi pubblici essenziali anche attività lavorative svolte in regime di concessione o di convenzione, sia, infine, che tale categoria di servizi non è fissa ed immutabile, dovendo seguire -in relazione al concetto di essenzialità del servizio- i mutamenti storici e sociali avvenuti nel Paese. Dalle considerazioni che precedono discende ulteriormente che è ben possibile – in particolari circostanze – che costituisca servizio essenziale per la cittadinanza anche un’attività che non si svolga, né sull’intero territorio nazionale, né durante l’intero anno, ove vi sia l’oggettiva ed effettiva necessità, anche se limitata a particolari zone e a determinati periodi, di garantire la vita, la salute e la sicurezza dei cittadini. E’ appunto il caso dei bagnini di salvataggio della riviera Emiliana – Romagnola, ove l’intervento della Commissione è giustificato, oltre che dalla grande affluenza turistica sulla riviera adriatica nei mesi estivi, anche tenendo conto della precedente esperienza in occasione dello sciopero dei bagnini nella provincia di Rimini del 14 agosto 2011, ove, al fine di garantire comunque la sicurezza dei bagnanti nel periodo ferragostiano di massima affluenza turistica della stagione in occasione della massiccia adesione allo sciopero di tale categoria di lavoratori, fu impiegata la Guardia Costiera con grande dispiego di uomini e di mezzi. Sul punto, pertanto, non è condivisibile l’affermazione della ricorrente che valuta il servizio dei bagnini di salvataggio, nulla più che un servizio aggiuntivo dell’offerta turistica proposta dagli operatori della riviera emiliano – romagnola, dovendosi a contrario aderire all’opposta tesi dell’Avvocatura erariale, ove sostiene che lo scopo del servizio è “…di tutelare la vita, la sicurezza e l’incolumità fisica degli utenti del demanio marittimo lungo il litorale.” (v. memoria Avv.ra Stato dep. 8/2/2013 pag. 5). Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto. Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio, in relazione sia alla novità ed alla peculiarità della vicenda contenziosa, sia in considerazione del carattere interpretativo della decisione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/10/2013 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO
fonte: http://www.studiolegaletrapani.it

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