Il bagnino deve sedere nella postazione di salvataggio

IMMMAGINE D’ARCHIVIO NON RIFERITA AL TESTO

 

 

di Marina Crisafi – Il bagnino di salvataggio (o guardaspiaggia) è tenuto durante il suo orario di lavoro a non allontanarsi mai dalla postazione di servizio.

Ciò è essenziale per svolgere le sue funzioni, ovvero: vigilare in prima persona sulla sicurezza e l’incolumità dei bagnanti, prevenire le emergenze o farvi fronte, mettendo in atto le tecniche di primo soccorso o di salvataggio, nonché applicare e far rispettare le norme di legge e le regole dello stabilimento (balneare, piscina, ecc.) dove esercita le proprie mansioni.
Pertanto, ogni qualvolta si allontana dalla sua postazione non potendo svolgere al meglio la “funzione sociale” assegnatagli, è passibile di sanzione amministrativa da parte della Capitaneria di Porto, anche se l’allontanamento è stato determinato da un ordine impartito dal datore di lavoro (nella specie, il concessionario dello stabilimento balneare, cfr. Giudice di Pace Manfredonia 2010; conf. Cass. n. 13589/2006).

Ma non solo. La responsabilità del bagnino che si allontana dalla propria postazione assume rilevanza anche dal punto di vista penale, se da ciò deriva un ritardo nei soccorsi prestati ad un’eventuale vittima di annegamento.

Tale responsabilità può essere esclusa soltanto se il guardaspiaggia è impegnato in un intervento di soccorso nei confronti di un altro bagnante (Trib. Rimini, 15 gennaio 2014; nella specie, la circostanza che il decesso di un uomo per annegamento, fosse dipesa dal ritardo nel soccorso prestato dall’assistente bagnino non seduto nella postazione di salvataggio in quanto impegnato in altra operazione di soccorso, non è stata ritenuta idonea a provare la negligenza dello stesso).

Analogamente, è esclusa la responsabilità del guardaspiaggia

nell’ipotesi in cui lo stesso debba sorvegliare contemporaneamente più aree frequentate da una pluralità di bagnanti e nuotatori (come ad es. una piscina con più vasche), non potendo espletare il suo incarico con la medesima attenzione in tutte le aree (o settori della piscina) (cfr. Cass. Pen. n. 38024/2012, nella specie ha escluso la responsabilità del bagnino per l’annegamento di un minore).

 

Fonte: http://www.studiocataldi.it/

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