Con il  decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 206, l’Italia ha ratificato la  Direttiva Europea 2005/36/CE relativa al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’interno dell’Unione Europea.

Tra queste, quella relativa all’insegnamento, che in Italia, come nel resto dell’U.E. è una professione regolamentata, ovvero può essere svolta solo previa acquisizione di idoneità o abilitazione.

Gli effetti di tale riconoscimento sono quelli previsti:

1)     dall’art. 4, comma 1 della citata Direttiva, ovvero: “Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.”

2)     Dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206, ovvero: : “Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.”

Questo significa che, una volta completato e superato l’iter necessario al riconoscimento, il titolo professionale conseguito in uno degli altri Stati U.E. è equiparato in tutto e per tutto a quello conseguito nello Stato ospite, consentendo all’interessato di svolgere la professione riconosciuta alle stesse modalità dei colleghi in possesso di qualifica professionale conseguita in Italia.

Come disposto dalla Direttiva, lo stato ospitante deve valutare le domande pervenute, verificare se il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti e può, in caso, prevedere misure compensative nella forma di esami da sostenere o tirocinio di adattamento.   (Estrapolato da docentieuropa.xoom.it/guida.rtf).

Tutto ciò sembra confermare la possibilità di poter lavorare all’estero in tutti i paesi europei.

Personalmente non ho mai sentito nessuno che direttamente abbia avuto il piacere di provare questa esperienza.


3 Comments

  1. Buongiorno,
    mi chiamo francesco e sono AB e MDS per la FIN. In merito alla validità del brevetto AB (parlo di quello FIN):
    1)Esiste la possibilità di formalizzare la validità internazionale del proprio brevetto, pagando all’ILSE una tassa di 40-50€ (occorre informarsi presso la sezione FIN comitato centrale che si occupa dei rapporti con l’estero, trovate l’indirizzo sul sito). Si riceve tessera magnetica e brevetto cartaceo.
    Teoricamente, tale documento renderebbe valido il brevetto anche all’estero.

    2) Nella pratica, non è così.
    Ogni federazione nazionale di salvamento stabilisce competenze e standards diversificati per i propri AB. Ad esempio, nel regno unito ed in irlanda, le competenze degli AB sono enormemente più approfondite di quelle insegnate in italia, almeno per ciò che riguarda BLS,First aid e trattamento del pericolante con trauma spinale (SCIM). Affermo questo con cognizione di causa, avendo frequentato e passato il corso AB piscina (NPLQ) con la Royal Lifesafing Society.
    Consiglio a quanti intendessero lavorare in paesi esteri 8in particolar modo UK, Irlanda, Francia e Germania)di conseguire in loco il brevetto nazionale.
    all’estero si guardano le competenze, non il perzzo di carta.
    Spero di essere stato utile,
    tuo collega

    fra

  2.  Buongiorno,
    mi chiamo francesco e sono AB e MDS per la FIN. In merito alla validità del brevetto AB (parlo di quello FIN):
    1)Esiste la possibilità di formalizzare la validità internazionale del proprio brevetto, pagando all’ILSE una tassa di 40-50€ (occorre informarsi presso la sezione FIN comitato centrale che si occupa dei rapporti con l’estero, trovate l’indirizzo sul sito). Si riceve tessera magnetica e brevetto cartaceo.
    Teoricamente, tale documento renderebbe valido il brevetto anche all’estero.

    2) Nella pratica, non è così.
    Ogni federazione nazionale di salvamento stabilisce competenze e standards diversificati per i propri AB. Ad esempio, nel regno unito ed in irlanda, le competenze degli AB sono enormemente più approfondite di quelle insegnate in italia, almeno per ciò che riguarda BLS,First aid e trattamento del pericolante con trauma spinale (SCIM). Affermo questo con cognizione di causa, avendo frequentato e passato il corso AB piscina (NPLQ) con la Royal Lifesafing Society.
    Consiglio a quanti intendessero lavorare in paesi esteri (in particolar modo UK, Irlanda, Francia e Germania)di conseguire in loco il brevetto nazionale.
    all’estero si guardano le competenze, non il perzzo di carta.
    Spero di essere stato utile,
    tuo collega

    fra

  3. Grazie per il tuo commento che è stato molto approfondito e interessante.
    Noi abbiamo fatto delle ricerche per sapere se un brevettato estero (ils) possa lavorare quì in Italia.
    Il riconoscimento diretto del brevetto non esiste, ci vuole sempre una specie di conversione che fà solo la Fin.
    La conversione con tanto di esame teorico-pratico in soldoni dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 Euro.

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